Art. 6.

      1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura

 

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è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».