1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura